concorso-dirigenti scolastici
concorso-dirigenti scolastici
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
Art. 2
Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione
1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e'
indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base
regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli
regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908
del 15 novembre 2017, e' determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale
e' determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del DM.
4. Sono, altresi', destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvedera' ad
indire apposito bando.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai
sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa
vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale,
specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente
ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del
sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito
provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque
anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di
preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con
la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione
di titolarita' dei candidati comunica formalmente i nominativi dei
candidati che difettano di uno o piu' requisiti di ammissione, alla
direzione generale del personale scolastico che ne dispone
l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito
il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito
anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo
di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non
puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto
equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla
procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la
disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che
demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di
istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni
statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri.
Art. 4
Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai
sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00
(dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348
Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale:
«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -
codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse
non saranno prese in considerazione.
3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino
alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la
sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la
veridicita' dei dati anagrafici alla direzione generale per il
personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla
registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva
fase della procedura POLIS.
5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
corso-concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu'
l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e
la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato
deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno
della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione
non abbia luogo.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei
titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3
del presente bando. In particolare il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato
deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione
che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di
preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS.
L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria pubblica da inviare
successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o
in formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento
delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento
delle prove possono essere concordate telefonicamente con il
competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un
sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la
formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente
concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le
prove;
k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto
con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato,
dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il
candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in
esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre
amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso
il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in
ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in
ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche
ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima della
nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei
singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del
riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei
contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto. [...]
Bando completo


