Natale, tempo di acquisti. In garanzia anche con il “bonus docenti”

Avv. Francesco Carbone –   La garanzia legale in Italia, come nel resto d’Europa, è di due anni e questo vale sia per i negozi fisici, che per il sempre più diffuso “e-commerce”.

In Italia, in particolare, la normativa è disciplinata dal cd. Codice del Consumo (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206), aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 e dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Purché i difetti non siano stati causati dall’acquirente (ad es. il  display di un cellulare danneggiato da una caduta) il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Ai sensi dell’art.  129, co. 2 del  Codice del Consumo la responsabilità del venditore sussiste quando il prodotto NON è

  • idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo
  • conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita
  • conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le stesse caratteristiche dei campioni presentati all’acquirente;
  • come descritto dalla comunicazione pubblicitaria e dall’etichettatura.

Analizziamo brevemente quali sono i rimedi previsti dal Codice:

Riparazione o sostituzione

Innanzitutto occorre tenere bene a mente i termini di prescrizione dell’azione: il difetto/vizio di conformità va denunciato  al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. L’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Se  invece l’acquisto è stato effettuato nell’ambito di un’attività imprenditoriale,  commerciale o professionale, con rilascio di fattura e indicazione di partita IVA, l’acquirente non può beneficiare della garanzia legale, ma esclusivamente di quella convenzionale o commerciale rilasciata dal produttore (generalmente della durata di un anno).

L’art.  130, co. 2 del  Codice del Consumo prevede espressamente che “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,  ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.

Per cui l’acquirente, ai sensi del successivo comma 3, “può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro può chiedere”.

Riduzione del prezzo  o risoluzione contrattuale

Il Codice del Consumo ha tenuto conto anche della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. In breve in caso di acquisto di una tuta da neve, la sua riparazione o sostituzione deve essere effettuata entro un congruo termine, compatibile con il fatto che in primavera quella tuta non mi servirà più. In tal caso, come previsto dal comma 7, lettera b), del citato articolo 130, l’acquirente “può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto”.

Pertanto diffidate da quei venditori (e tanti ce ne sono) che  comunicano false informazioni sulla garanzia tipo:

  • la sostituzione o la resa del prodotto difettoso va effettuata entro 7 giorni dall’acquisto con scontrino e imballo integro”.

FALSO: la garanzia legale vale  due anni ed è valida anche se l’imballo è stato buttato.

  • la garanzia decade in mancanza dello scontrino fiscale”.

FALSO: la garanzia legale non può essere limitata da nessuna condizione e, in mancanza dello scontrino, l’acquisto può essere provato anche attraverso altri modi, quali, ad esempio, il pagamento con bancomat o carta di credito. Motivo per il quale la garanzia vale anche per gli acquisti effettuati con il bonus docenti, la cui mancanza di scontrino, è sopperita dalla prova del cd. “borsellino elettronico”, reperibile all’indirizzo Cartadeldocente.istruzione.it

Un’ ultima annotazione, visto che siamo in tempo di regali, da una ricerca  dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia, che ha pubblicato un dossier sulla garanzia legale su duecento marchi del tessile presenti nel nostro Paese, è risultato che  circa il 70% dei consumatori italiani è consapevole di aver diritto alla garanzia legale sui prodotti di elettronica; ma, solo 40% sa di avere lo stesso diritto anche su abbigliamentoscarpe e accessori, ovvero, su tutti i prodotti moda in genere.

I risultati dell’indagine, riportati dalla rivista “il Salvagente”  evidenziano che l’ 89,5% degli operatori analizzati non raggiungono un punteggio “Sufficiente per completezza e trasparenza nella comunicazione dei contenuti della garanzia legale.

Tra essi il 5% risultano “Non classificabili” in quanto non comunicano del tutto la Garanzia Legale o, addirittura ne negano l’esistenza: tra i peggioriCalzedonia, Desigual, Sisley, Diesel, Upim.

Il 6% ottiene un punteggio “Sufficiente” e solo il 5% ha ottenuto un punteggio “Discreto”.

Il 77% non esplicita che la garanzia dura 24 mesi.

Nessuno dei marchi censiti raggiunge un punteggio “Buono” o “Ottimo

Unica nota positiva è rappresentata dal fatto che quasi tutti comunicano in modo preciso, completo e trasparente informazioni sul diritto di reso.

Ultimo consiglio, visto che alcuni regali durano veramente “Natale e Santo Stefano”:  conservate questo articolo almeno fino al 27.

 

A cura di  Francesco Carbone 

– Avvocato e docente –  www.francescocarbone.tk

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti