Nella sentenza in commento, i ricorrenti richiedono l’annullamento del D.M. n. 948/16, con il quale è stata disposta l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M del 10 settembre 2010, n. 249.
Il citato decreto (art. 1, co. 1) ammette alle prove di accesso i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, ma esclude i candidati privi di abilitazione che siano in possesso del titolo di studio che dà accesso alla disciplina, come i ricorrenti.
Il T.A.R., respingendo il ricorso, ha previsto che per i posti di sostegno didattico agli alunni con disabilità possano accedere solamente i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione. A questo tipo di corso di specializzazione è stata conferita la natura di un percorso di studi riservato, al quale possono prender parte quei soggetti muniti di determinati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia).
Il D.M. configura la specializzazione per i posti di sostegno come conseguimento di un titolo ulteriore, rispetto a quello già acquisito con il percorso di abilitazione ordinario, in una prospettiva per cui il titolo superiore di specializzazione non può prescindere da quello “inferiore”. Ciò tenuto conto anche delle particolari esigenze di studenti, per i quali si richiede un’assistenza più intensa.
Nel caso in esame, pertanto, deve essere valorizzato il principio generale secondo cui rimane ferma la possibilità di introdurre il c.d. “numero chiuso”, poiché finalizzato ad effettuare un razionamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di figure specifiche, sia alle strutture di formazione disponibili.
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