Possono presentare la domanda tutti i docenti anche quelli immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2017, non possono invece presentare domande i docenti neo immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2018.
Domande per la scuola dell’infanzia e primaria dal 13 luglio al 23 luglio.
Scuola secondaria di primo e secondo grado dal 16 luglio al 25 luglio.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, da quest’anno gli insegnanti senza coniugi e figli possono ricongiungersi ai genitori, come per i decorsi anni scolastici, anche senza il requisito della convivenza. Ripristinato il diritto all’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento a parente e affine purché siano conviventi con il richiedente l’assegnazione provvisoria.
Ricordo che da quest’anno è caduto l’obbligo, introdotto anni fa, di esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di esprimere scuole anche di altri comuni.
Le utilizzazioni e le assegnazioni avvengono su scuole e mai su ambito territoriale come per i trasferimenti e i passaggi. Nelle assegnazioni e utilizzazioni provinciali vanno indicate come preferenze solo le singole scuole (codice e dizione in chiaro), 20 preferenze per le scuole dell’infanzia e primaria, 15 per scuole secondarie di primo e secondo grado.
Nelle utilizzazioni ed assegnazioni interprovinciali, si può indicare una sola provincia e vanno anche qui indicate le scuole ma come ultima preferenza andrebbe sempre indicata la Provincia(per le interprovinciali), codice e dizione in chiaro come pure l’opzione cattedre orario nello stesso e in comuni diversi. Un’altra novità di quest’anno è la possibilità di poter chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione. Per molti docenti del sud, titolari al Nord, questa opzione costituirà forse l’unica possibilità per ottenere quest’anno l’assegnazione nella provincia di provenienza. La condizione, da documentare con autocertificazione, per poter chiedere questa assegnazione interprovinciale su sostegno senza il titolo, è quella di aver un servizio di un anno su sostegno da insegnante di ruolo o da precario oppure stare per concludere il corso di specializzazione per l’insegnamento ai disabili. Non si possono chiedere assegnazioni provvisorie per scuole dello stesso comune ove insiste la scuola di titolarità o in cui il titolare di ambito ha stipulato il contratto triennale. Nemmeno per le aree metropolitane. ( Roma, Napoli, Milano, ecc…). Non può chiedere l’assegnazione provvisoria provinciale il docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale per la provincia di ricongiungimento ad eccezione dei docenti con diritto alle precedenze di cui all’art.13 del contratto, questi pur avendo ottenuto il trasferimento interprovinciale possono presentare domanda per scuole del comune dove assistono il disabile. Si possono chiedere utilizzazioni nei seguenti casi. Su sostegno con il titolo, sulla lingua straniere nella scuola primaria , nella scuola di precedente titolarità, negli ospedali, carceri e Cipia, su altri posti e classi di concorso per chi appartiene a posti e classi di concorso in esubero in provincia. Il docente trasferito d’ufficio a domanda condizionata decorrere dall’a.s. 2010/11, ha diritto ad essere utlilizzato con precedenza nellascuola di precedente titolarità, in subordine in scuole del comune di precedente titolarità. La valutazione dei titoli per le utilizzazioni sono quelli previsti nell’allegato 2 al CCNI mentre la vutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie sono quelli previsti nell’agato 3. Le precedenze per assegnazioni e utilizzazioni dono quelle previste dall’art.8 del CCNI.
Libero Tassella