I due concorsi riservati regionali per infanzia e primaria, ragioniamo sul requisito di accesso.

Dopo la pubblicazione della legge cosiddetta Dignità la n.96 del 9.8.2018 sulla GU, il Miur pubblicherà i due bandi con cui saranno indetti i concorsi speciali regionali riservati agli aspiranti in possesso del diploma magistrale o della Laurea in SFP. Se i due bandi non lo vieteranno, i due concorsi saranno aperti anche ai docenti attualmente presenti in Gae a pieno titolo e ai docenti già di ruolo per la stessa o per altra tipologia di posto per analogia con analogo concorso che ha interessato gli abilitati della scuola secondaria già espletato o in via di espletamento. Ciò premesso in questa scheda mi soffermo sul requisito per accedere ai due concorsi, un servizio specifico di due anni scolastici nello stato negli ultimi otto anni.

1) Il requisito d’accesso ai due concorsi speciali quindi prevede due anni di servizio nelle scuola dell’infanzia e nella scuola primaria statale negli ultimi otto anni a far data dalla data di presentazione della domanda. Ribadiamo che non è previsto come titolo di accesso il requisito del servizio prestato nelle scuole non statali, comunali e paritarie. Non è nemmeno possibile cumulare un anno prestato nello Stato e un anno nella paritaria o comunale. Si contano due annualità negli ultimi otto anni che non devono essere necessariamente consecutive e non si possono cumulare più spezzoni di servizio, prestati in anni scolastici diversi, per concorrere alle due annualità.

2) Servono due anni di servizio specifico per partecipare ai due concorsi speciali per infanzia e primaria. In pratica per partecipare al concorso per l’infanzia, i due anni di servizio devono essere prestati nella scuola dell’infanzia, per partecipare al concorso per la primaria, i due anni di servizio devono essere prestati nella primaria. Non si possono cumulare ai fini del requisito i servizi prestati in un anno scolastico parte nell’infanzia e parte nella primaria. È possibile invece, sempre nello stesso ordine di scuola, cumulare il servizio prestato su posto comune con il servizio prestato su posto di sostegno o di lingua ( scuola primaria). Possono partecipare ai due concorsi i docenti che hanno due anni di servizio nell’infanzia e due anni di servizio nella primaria.

3) Si parla di due annualità da intendere come due anni scolastici di servizio. Per anno si servizio si intende un servizio di insegnamento specifico su posto comune, di lingua, di sostegno, speciale per almeno 180 giorni non continuativi accumulando più periodi di supplenze, valgono tutte le festività i giorni di chiusura della scuola per causa di forza maggiore, le assenze retribuite ai sensi del contratto di lavoro. Oppure per anno di servizio si intende un servizio continuativo, quindi senza interruzione neppure di un giorno dal primo febbraio agli scrutini compresi. Non 24 mesi bensì due anni scolastici come sopra ho illustrato. 4) Il servizio prestato dagli insegnanti di ruolo dovrebbe essere valido come requisito di accesso. Dovrebbe essere valido anche il servizio prestato dai DM presenti con riserva nelle GAE nominati in ruolo con clausola rescissoria ovvero nominati per una supplenza o da Gae o da GI.

Libero Tassella

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