Scheda tecnica di Libero Tassella.
Premesso che si deve aspettare il bando di concorso, possiamo fare le seguenti anticipazioni sui servizi utili o meno per il requisito del servizio di due anni nell’ultimo ottennio previsto dalla legge Dignità per partecipare ai concorsi speciali regionali per scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. I concorsi, che saranno banditi in tutte le regioni, sono finalizzati alla costituzione di una graduatoria regionale di merito permanente e ad esaurimento.
1) Valido è il servizio di insegnamento specifico ( servizio nella scuola dell’ infanzia per il concorso dell’ infanzia, servizio nella scuola primaria per il concorso della primaria). Per essere valido, il servizio d’insegnamento bisogna obbligatoriamente averlo prestato con il possesso del titolo di studio, cioè il Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o la laurea in Scienze della formazione primaria. Il servizio prestato senza il titolo di studio e prima del conseguimento del medesimo non è valido.
2) Gli anni di servizio devono essere due negli ultimi otto anni, a partire quindi dall’a.s. 2010/11, sono validi ai fini del requisito di partecipazione, solo quelli specifici prestati nelle scuole Statali, quindi non sono validi gli anni prestati sia nelle scuole paritarie sia in quelle comunali.
3) I due anni di insegnamento specifici validi ai fini dell’ammissione al concorso, possono essere prestati su posto comune, su posto di lingua e su posto di sostegno, possono essere anche cumulati i servizi prestati sulle tre diverse tipologie di posti. Nel medesimo anno, ai fini del raggiungimento dell’attualità, si possono cumulare supplenze su posto comune e supplenze su posto di sostegno o posto di lingua. Valido è il servizio su sostegno anche se è stato prestato senza il possesso del titolo di specializzazione.
4) Due anni di servizio prestati su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione non costituiscono un requisito per partecipare ai concorsi speciali per infanzia e primaria anche su posto di sostegno. L’unico requisito per partecipare ai concorsi anche per posto di sostegno, oltre al titolo di studio è il possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza definita dal bando di concorso e il possesso di due anni di servizio specifico che può essere stato prestato tanto su posto comune e di lingua quanto su posto di sostegno con o senza il titolo di specializzazione.
5) Non dovrebbero costituire ( il condizionale è d’obbligo) titoli validi, per la partecipazione ai concorsi speciali, i servizi prestati nell’ insegnamento della religione cattolica e nell’ insegnamento alternativo alla religione cattolica né il servizio prestato nelle Sezioni primavera. Comunque bisogna aspettare il bando.
6) Potrebbe anche essere considerato , ma dipende dalla data di pubblicazione del bando, come requisito il servizio specifico prestato nell’a.s. 2018/19.
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