
Il Consiglio di Stato solleva questione di costituzionalità della disciplina transitoria in merito alla procedura concorsuale prevista per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria sotto due profili:
– tale procedura sembra rappresentare un’eccezione alla regola del pubblico concorso, perché è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire; tant’è che, nel sistema attuale, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari, ovvero dall’avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’avere potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo, come pure si è detto, ad una
circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’avere o no prestato servizio come docente precario;
– il Consiglio di Stato dubita, altresì, che sia conforme a ragionevolezza, e quindi all’art. 3 Cost, la disparità di trattamento fra i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 17 d.lgs. 59/2017 e i dottori di ricerca, in virtù del valore che tale titolo di studio assume nel nostro ordinamento.
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Avv. Alessio Cicchinelli
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cel. 3382983083