Graduatorie di Istituto di II e III fascia ITP, nomina a tempo determinato a.s. 2018/19

Graduatorie istituto prima fascia docenti

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Graduatorie di istituto di II e III fascia delle scuole secondarie di II grado relativamente all’inserimento dell’ITP – Nomina a tempo determinato Insegnanti tecnico pratici A.S. 2018/19

Si prende atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018 che si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma.
Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.
Tale orientamento favorevole all’Amministrazione e il divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione impongono di approfondire gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).
Lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.
Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:
1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.[…] […]Si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all’Amministrazione.
Tale attività di verifica e individuazione dovrà esser svolta solo dalle scuole capofila che hanno gestito a SIDI la domanda dell’aspirante.
A completamento delle indicazioni MIUR si fa riferimento a quanto contenuto nella nota annuale della supplenze prot. n. 37856 del 28 agosto 2018 In linea generale non è possibile conferire contratti a tempo determinato con nomina fino all’avente
diritto; infatti per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
“Si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, per lo più di natura cautelare.
Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»
Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.
Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure” Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del
2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.
Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.
Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.
In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.”
Premesso che i requisiti per l’inserimento degli ITP II fascia della graduatoria di istituto, sono :
– titolo di abilitazione all’insegnamento
– provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato, dovranno essere depennati dalla II fascia di istituto e reinseriti in III fascia di istituto:
– ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possono essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare); sarà cura
dell’interessato eventualmente produrre decisione sfavorevole all’Amministrazione per ottenere il reinserimento.
– ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all’Amministrazione.[…]

Scarica il link: uat bari 10-21-9-2018

Scarica l’allegato: 11-21-9-2018

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