Avv. Alessio Cicchinelli – Nella sentenza in commento, parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento che determinava la mancata ammissione alla classe III della scuola secondaria di I° grado di una bambina affetta da Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Il motivo che ha prodotto la mancata ammissione alla classe terza veniva individuato nella parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Il T.A.R., accogliendo il ricorso, ha ritenuto tale motivo del tutto illegittimo, oltre che illogico nel richiamo alla funzione propria della scuola dell’obbligo.
Il Collegio ha osservato che l’art. 6 del D.M., n. 5669/11, impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentano all’alunno con DSA di “mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”. Ha aggiunto che è di competenza dell’istituzione scolastica l’individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un alunno, non potendo demandare tale compito alla struttura sanitaria che ha diagnosticato il deficit nell’apprendimento.
Dunque, spettava alla scuola individuare le più opportune strategie di recupero, in modo da consentire all’alunna di fronteggiare il gap nell’apprendimento.
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