Art. 8. Prova orale
1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e
della competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
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Concorso straordinario infanzia e primaria, istanza di partecipazione e contributo di 10,00 euro.