Le assenze, determinate da chiusura delle scuole per causa di forza maggiore sono pienamente legittimate e quindi non devono essere recuperate dal personale della scuola, docenti ed Ata.
Essendo il nostro rapporto di lavoro tipo civilistico, il riferimento normativo è l’art.1256 del Codice Civile, per cui l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore ( personale docente e Ata) la prestazione diventa impossibile.
Il giorno o i giorni di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, come la chiusura delle scuole per allerta meteo, quindi devono essere assimilati al servizio regolarmente prestato in quanto il personale della scuola non può prestare la propria attività per cause esterne a seguito di disposozione del Prefetto o del Sindaco.
Tale servizio per i neoimmessi in ruolo é utile anche per superare l’anno di prova. Si veda anche la CM 95/2002.
Libero Tassella.