Assenze per malattia, durata massima e retribuzione.

certificato medico Scarpellino

La presente scheda riguarda il solo personale docente a tempo indeterminato.

La durata massima delle assenze per malattia dei docenti é 18 mesi, che si calcolano sommando all’ultima assenza per malattia, le assenze per malattia fruite nell’ultimo triennio. Per il calcolo rivolgersi alla segreteria della scuola dove sono registrate tutte le vostre assenze per malattia.

Per i primi 9 mesi, si ha diritto alla retribuzione intera con la sola esclusione del compenso accessorio.

Per i successivi tre mesi ad una retribuzione al 90% per i rimanenti 6 mesi ad una retribuzione al 50%. Sono escluse dal computo delle assenze, sono retribuite per intero e non interrompono l’anzianità di servizio, in caso di gravi patologie, le assenze del docente per ricovero ospedaliero o in day hospital, per sottoporsi a terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti e per le conseguenze di queste terapie da certificare.

Con l’introduzione della legge 133/2008, é stata imposta una vera e propria tassa su chi si ammala, é la famigerata legge Brunetta; per ogni singolo episodio di malattia nei primi 10 giorni è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio. Le trattenute previste dalla 133/2008 non sono effettuate nei seguenti casi:

1) in caso di assenze dovute a infortuni sul lavoro e ad in incidenti in itinere ( percorso da casa a scuola e viceversa);

2) in caso di ricoveri ospedalieri in strutture pubbliche e private compresi i day hospital;

3) in caso di assenze dovute a cause di servizio;

4) in caso di assenze dovute a gravi patologie per sottoporsi a terapie come sopra descritte;

5) Per i periodi di convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero ospedaliero o un intervento effettuato in regime di day hospital indipendentemente dalla durata da certificare con una certificazione del medico curante, vedi in proposito il parere n.53/2008 della Funzione pubblica e anche la nota Mef prot. 27553 del 2009;

6) non si decurtano i compensi accessori forfettari definiti in contrattazione di istituto, es.compenso per funzione strumentale, collaboratori, coordinatori consigli di classe ecc.

Sul complesso argomento delle assenze per malattia ritornerò con altre schede al fine di costruire una breve guida per i docenti al fino di rispondere a dubbi e a domande ricorrenti.

Libero Tassella

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