FAQ
1) D: Al link http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-dsga è scritto “ATTENZIONE: Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario registrarsi all’applicazione POLIS. Successivamente all’inserimento dei dati richiesti, l’interessato è tenuto a RECARSI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO O UN UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE O PROVINCIALE OPPURE PRESSO l’URP del MIUR, ai fini della sottoscrizione del modulo di adesione prodotto dal sistema e dell’identificazione fisica, che dovrà essere effettuata in presenza del personale MIUR preposto per la conseguente conferma dell’abilitazione.” vuol dire che dopo aver inserito l’istanza devo recarmi a scuola per consegnarla fisicamente?
R: No. E’ la registrazione al servizio POLIS che implica di doversi recare presso una scuola o un UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE O PROVINCIALE per il completamento della stessa. Una volta completata la registrazione, la fase di inserimento dell’istanza non prevede la presentazione del cartaceo del pdf prodotto.
2) D: Come deve essere registrato il voto di laurea?
R: Per il voto sono a disposizione tre diversi campi numerici: nel primo deve essere inserito il voto conseguito ad eccezione dell’eventuale parte decimale, nel secondo la parte decimale del voto (se il voto è intero inserire 0) e nel terzo la base effettiva con cui il voto è stato conseguito. Tale base è solitamente 110 per le lauree del vecchio ordinamento e 100 per le lauree del nuovo ordinamento. Per i diplomi la base potrà essere 60, per i vecchi diplomi, e 100 per i nuovi diplomi. Infine il campo “lode” va spuntato solo se la lode è stata effettivamente conseguita. Il campo non digitabile corrispondente alla voce “Votazione in centesimi” è calcolato automaticamente dal sistema e rappresenta il valore assunto dal voto di laurea se questo fosse su base 100. Il valore si ottiene con una semplice proporzione matematica.
3) D: Quando all’articolo 2 comma 5 del bando di concorso si afferma che “Ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi” i tre anni di servizio si intendono svolti solo nelle scuole pubbliche o anche nelle scuole paritarie?
R: I tre anni interi di servizio si intendono svolti solo nelle scuole pubbliche.
4) D: Sto compilando l’istanza del concorso DSGA e appartengo alla tipologia B (Assistente Amministrativo in possesso del requisito di accesso dei tre anni di servizio, di cui all’art. 2 comma 5 del bando, con diritto alla riserva del 30% dei posti); ho notato che nella sezione del titolo di accesso i servizi in qualità di DSGA sono riportati dal più recente al meno recente per tre annualità. Ho un servizio del 2017/18 ma questo non viene riportato. Perché?
R. : Il 2017/18 non è fra le annualità che è possibile indicare in quanto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale protocollo 863 del 18 dicembre 2018, i tre interi anni di servizio nelle mansioni di DSGA devono essere stati prestati entro l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (1° gennaio 2018).
5) D: Il mio titolo di laurea specialistica (o magistrale) non è ricompreso tra quelli elencati nell’Allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018, ma è equiparato ad un diploma di laurea vecchio ordinamento, che, a sua volta, è equipollente a uno dei diplomi di laurea vecchio ordinamento, previsti quali titoli di accesso alla procedura concorsuale dal DM 863 del 18 dicembre 2018 ( giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche), posso presentare ugualmente la domanda di partecipazione al concorso?
R. No, i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale sono quelli elencati nell’Allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018. Le equipollenze tra le lauree del vecchio ordinamento, normate dai relativi decreti, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree quindi vigono solo per le lauree del vecchio ordinamento e a senso unico, ossia che se un titolo X è equipollente a un titolo Y, il titolo Y non è automaticamente equipollente al titolo X.
6) D: Nel compilare la domanda, ho riscontrato che tra i titoli di preferenza non è contemplato l’esito positivo dello stage presso uffici giudiziari (comma 14 art. 73 D.L. 69/2013). Vorrei sapere sotto quale voce del format inserire il possesso del suddetto titolo.
R: nella piattaforma Istanze online è possibile selezionare tra le preferenze lo stage svolto presso uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013, conclusosi con esito positivo.