
Nel caso in cui una normativa regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto individuale di vita recante azioni ed interventi multidisciplinari volti a soddisfare i bisogni assistenziali e di inclusione sociale di quelle persone e delle loro famiglie, è illegittimo il diniego opposto all’istanza di definizione di un progetto individuale per un minore di età prescolare, laddove tale diniego sia stato motivato assumendo che l’istante già godrebbe dei piani PAI (Piano assistenziale Individuale) e PEI (Piano educativo Individuale); invero, seppure temporanea, una misura organizzatoria non può ritenersi ostativa alla concreta e piena attuazione del diritto all’assistenza delle persone disabili.