Domanda commissioni esame di Stato. Obblighi e facoltà del personale scolastico.

esame di stato scarpellino

Obblighi e facoltà del personale scolastico
3.c.a Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-l)
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente:
– i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili’.

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-l)
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), I), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;                          5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione
secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l’inoltro del modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e)i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.[…]

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