Il T.A.R. Lazio, sede di Roma ha accolto il ricorso proposto avverso il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 235 del 1 aprile 2014, nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.
Tale pronuncia di accoglimento, a detta del Giudice amministrativo, si fonda su quella giurisprudenza in virtù della quale non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento.
La domanda di reinserimento, infatti, è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004