Concorso straordinario e servizi specifici prestati. La sentenza.

concorso infanzia e primaria Scarpellino
Viene contestato al T.A.R. il bando di concorso emanato con il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato in data 9 novembre 2018 avente per oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria” nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali, precludendo ai ricorrenti, quali insegnanti di religione cattolica, di partecipare al concorso.
Il Giudice amministrativo ritiene di dover respingere il ricorso, in quanto  l’art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018 espressamente prevede, quale requisito di ammissione alla selezione straordinaria che i  candidati abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, in tal senso, secondo il T.A.R. “Lo svolgimento dell’insegnamento di religione cattolica costituisce un’attività differente rispetto a quella consistente nello svolgimento di altra attività di insegnamento presso le scuole primarie e dell’infanzia.
Più nel dettaglio, il rapporto tra insegnante c.d. curriculare e insegnante di religione cattolica, pur equiparato nei diritti e nello status, non è interamente intercambiabile, nel senso che l’insegnante di religione cattolica non può svolgere le medesime funzioni svolte dall’insegnante curriculare“.
Lo svolgimento dell’insegnamento della religione cattolica non è, pertanto, qualificabile come servizio specifico, in relazione alla disposizione citata.

Avv. A. Cicchinelli
Qui il testo della sentenza: sentenza
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