Il Giudice delle Leggi si è pronunciato sulla legittimità costituzionale della speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici prevista dal comma 87 dell’art. 1, L. n. 107 del 2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.
Accanto all’inammissibilità di alcune questioni, la Corte ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità relativa ai criteri per l’ammissione al concorso, nella parte in cui viene riconosciuta ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici in riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011;
ciò sulla base della seguente motivazione: “la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. Avv. A. Cicchinelli
La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio“.