Concorso Primaria e Infanzia 2019, ecco il decreto in Gazzetta Ufficiale.

decreto PA gazzetta ufficiale Scarpellino

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2019

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. (Decreto n. 327). (19A02791) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2019)

Requisiti di ammissione e articolazione del concorso

  1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
  2. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito  presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito  all’estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della normativa vigente;
  3. diploma magistrale  con  valore  di  abilitazione  e  diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero  e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
  4. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, e’ richiesto  inoltre  il  possesso  dello   specifico   titolo   di specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  5. Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di  cui al comma 2,  abbiano  comunque  presentato  la  relativa  domanda  di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro  la  data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
  6. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’art.  5, nella prova orale di cui all’art. 6 e  nella  successiva  valutazione dei titoli.
  7. I programmi  concorsuali  sono  indicati  all’allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
  8. I bandi di cui all’art. 11 possono prevedere lo svolgimento  di un test di preselezione che precede le  prove  di  cui  al  comma  4, qualora a livello regionale e per  ciascuna  distinta  procedura,  il numero dei candidati sia superiore a  quattro  volte  il  numero  dei posti messi a concorso.[…]
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