L’obbligo contrattuale del docente di ogni ordine e grado.

L’obbligo contrattuale del docente si sostanzia esclusivamente in:

1) attività d’insegnamento settimanale: 

25 ore nella scuola dell’infanzia;

22+2 nella scuola primaria (22 ore di lezione frontale e 2 ore di programmazione);

18 ore nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

2) 40+40 ore annuali di attività funzionali d’ insegnamento.

Con l’entrata in vigore della L. 107/15, le ore di aggiornamento diventano obbligatorie unicamente se previsto e deliberato dal Collegio dei Docenti, per il numero delle ore stabilito nella delibera.

Le ore di aggiornamento non rientrano nelle ore di attività di insegnamento come sopra precisato, bensì rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL 2018, nella misura di 40 (unitamente alle ore previste per i Collegi dei Docenti), essendo le altre 40 ore dedicate ai consigli di classe e/o di interclasse.

Nel caso in cui si sforassero le 40 ore previste, le ore di aggiornamento vanno retribuite nella misura prevista dal Contratto di € 17,50 euro l’ora a carico del FIS.

Per quanto attiene invece, ai corsi di formazione per la sicurezza, attivati dall’Istituto Scolastico fuori dall’orario di servizio, la disciplina è differente, in quanto essa trova la sua fonte nella legge e non nel CCNL.

Preliminarmente per tali corsi si pone un duplice ordine di problemi: l’obbligatorietà della frequenza di tali corsi e la gratuità o meno degli stessi per i docenti e il personale ATA.  In via principale occorre precisare che la normativa di riferimento è costituita dall’art 37, comma 12, D.lgs 81/08, ai sensi del quale “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Ciò posto, appare evidente che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l’orario di lavoro, mentre negli altri casi nessun dirigente può pretenderne la frequenza se vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro.

In questo ultimo caso, mentre il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza, per il docente invece sorge il diritto alla retribuzione delle ore di formazione in materia di sicurezza svolte fuori dall’orario di lavoro.

Infatti, tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento disciplinata dall’art 29 del CCNL. La formazione a cui fanno riferimento l’art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è evidentemente l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente.

In realtà, più che un obbligo a carico dell’insegnante, si può parlare di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, mentre l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro, formazione che non è disciplinata dal CCNL, ma dalla legge.

Pertanto, la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova la sua fonte direttamente nell’art. 22 del D.lgs 626/94 in base al quale il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro.

Se l’attività formativa si è svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, l’istituto ha l’obbligo di retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento (Tribunale di Terni, sent. n. 84/2019, Tribunale di Verona, sent. n. 46/2011; Corte d’Appello di Venezia, sent. 504/2014).

In tali casi è possibile inviare apposita diffida per richiedere il pagamento delle ore di formazione svolte al di fuori dell’orario di servizio, quale atto prodromico, in caso di inerzia, ad un’eventuale azione giudiziaria.

Libero Tassella – Avv. Maria Rosaria Altieri

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