Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2018/2019e 2019/2020.Decreto n. 370 del 19 aprile 2019.

In attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

In via generale, secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

– tassa di iscrizione – € 6,04;
– tassa di frequenza – € 15,13;
– tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – € 12,092;
– tassa di rilascio dei relativi diplomi – € 15,13.

E’ condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). […]

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