Il T.A.R. Lazio, sede di Roma ribadisce che il possesso del mero diploma AFAM non è equiparabile all’abilitazione all’insegnamento.
Ciò non può dirsi nemmeno in virtù della novella introdotta dall’art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012; a detta del Giudice amministrativo “questa novella, infatti, nello stabilire che i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono
equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, consente l’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell’abilitazione all’insegnamento“.
Qui il testo della sentenza: sentenza