Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 275/1999, si richiama quanto
previsto dal d.P.R.10 aprile 1987, n. 209, che, all’art. 36, comma 3, prevede che: “Durante i periodi di interruzione
delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è
possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo
del personale”.
Pertanto, si rammenta che l’articolazione delle giornate di apertura delle segreterie scolastiche nel periodo estivo
deve rispettare tale disposizione normativa, al fine di non prefigurare l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
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