SCUOLA – DECIDE IL PRESIDE L’ASSEGNAZIONE DELLA CATTEDRE

Inizia un nuovo anno scolastico e tantissimi docenti sono ancora in attesa di sapere in quali classi insegneranno.

Ma a chi spetta deciderne l’assegnazione?

A questo quesito ha dato risposta  il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso cautelare presentato da un docente di una Scuola Secondaria di Primo Grado che denunciava  di essere stata assegnata al potenziamento, nonostante avesse coperto per diversi anni, in quella stessa scuola, una cattedra curricolare, lamentando, per l’effetto, di aver perso la continuità didattica con i suoi alunni

Per il Giudice monocratico l’individuazione dei posti da assegnare al personale dell’organico dell’autonomia compete al dirigente scolastico ai sensi del comma 18 dell’art. 1 della legge 107/2015.

Di seguito le  motivazione addotte sul punto dirimente e cioè se, possa,  il dirigente Scolastico assegnare un insegnante già “curriculare” a cattedra di potenziamento nell’ambito della medesima scuola.

Il comma 5 prevede: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Il comma 64 recita: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al colma 201 del presente articolo, è  determinato l’organico dell’autonomia su base regionale“.

Va poi richiamato il disposto del comma 68 che statuisce: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento,  l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65”

Alla luce delle predette motivazioni di diritto il Giudice deduceva che l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo l’offerta formativa, pertanto  tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati – fermo il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze — ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione.

Inoltre, evidenziava che “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, legge 10712015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa”. Dunque, per il Tribunale napoletano, “ l’organico dell’autonomia, nell’inglobare unitariamente tutti i docenti dovrebbe consentire, per un verso, il definitivo superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto che per molti anni ha improntato la gestione del personale docente e, per altro verso, rappresentare un precipuo strumento di flessibilità didattica e organizzativa, per consentire alla scuola di ideare ed attuare obiettivi di lungo periodo ed azioni virtuose di miglioramento”.

Pertanto, il decreto di  assegnazione del Dirigente Scolastico, che il docente aveva giudizialmente impugnato, era pienamente legittimo perché conforme alla normativa richiamata.

Avv. Francesco Carbone

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