Istruzioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 19/20

Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,

educativo ed A.T.A.

Con la presente nota si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al

personale scolastico per l’a. s. 2019/20.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2019/20 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in

precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse

devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n.

131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi

ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei

dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative

disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel

conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente

durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della

stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale

già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per

l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula

dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al

30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva

comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.[…] Continua a leggere la nota completa

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