
Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. (prot. 11349)
Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88,
riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste
altresì dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 18/10/2017), si rammenta che il termine di scadenza per la
presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A. che intenda fruirne, per l’anno solare
2020, è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2019.
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al
protocollo della scuola entro e non oltre il 15/11/2019 e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all’art. 5
del C.C.D.R. del 18/10/2017.
Qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del C.C.D.R. del 18/10/2017, avvenga dopo il
15/11/2019 il personale interessato può produrre l’istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni
dall’avvenuta ammissione.