Deroghe al tetto massimo della assenze, nota MIUR con le motivazioni.

Come riportato nella nota MIUR prot. 22190 del 29 ottobre 2019 le istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia possono prevedere deroghe ai limiti di assenze degli alunni.

Con detta nota si sensibilizzano le scuole a tener presente anche i casi di alunni che hanno genitori con misure di privazione della libertà personale.

La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e in

particolare la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta

competenza dei Collegi dei docenti.

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, rispettivamente per la scuola

secondaria di primo e di secondo grado, si evidenzia che le istituzioni scolastiche possono stabilire tali deroghe per assenze

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

La C.M. 4 marzo 2011, n. 20 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei

criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, proponendo a mero titolo

indicativo – fatta salva l’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche – un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera

delle deroghe previste, invitando le istituzioni scolastiche a considerarne in ordine a:

l. gravi motivi di salute adeguatamente documentati

2. terapie e/o cure programmate;

3. donazioni di sangue;

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr.

Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio

1987).[…]

Visualizza la nota completa

 

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti