
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126
Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento
del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti. (19G00135) (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.
Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente
al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami
per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo
nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura e’ altresi’ finalizzata all’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o piu’
provvedimenti, e’ organizzata su base regionale ed e’ finalizzata alla definizione, per la
scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso
nonche’ per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura
consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l’abilitazione
all’insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
La procedura di cui al comma 1 e’ bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per
le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti
vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui
al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche
successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei
ventiquattromila vincitori.
Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 e’ annualmente destinata la quota parte delle
facolta’ assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, e’ pari a quella
destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all’articolo 17, comma 2,
lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma In ogni caso i posti
annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito
della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe
di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
La partecipazione alla procedura e’ riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o
di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai
sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di
concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto
decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e’ richiesto l’ulteriore requisito del
possesso della relativa specializzazione.
Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al
comma 5, lettera a), e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie
statali. Il predetto servizio e’ considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in
una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad
esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
E’ altresi’ ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione
all’insegnamento, chi e’ in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio
prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori
requisiti di cui al comma 5. Ciascun soggetto puo’ partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.
E’ consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso
ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.