Personale A.T.A. – dichiarazioni non veritiere o anomalie, vademecum per le segreterie.

personale ATA Scarpellino

Personale A.T.A., vademecum a cura dell’ufficio Scolastico di Torino valido per tutte le segreterie, in caso di dichiarazioni

nonveritiere o anomalie.

Casi di risoluzione del rapporto di lavoro:

1.mancata presentazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto della documentazione di rito;

2.Accertamento circa la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle

effettuate nel corso della procedura di reclutamento;

3.mancata presa di servizio nei termini previsti (rinvio alla circ. ust n. 178 del 27/08/2019);

 

Documentazione di rito:

I documenti di rito per i docenti neo assunti, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 15, l. n. 183/2011, vanno tutti

autocertificati e sono:

  • titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo
  • abilitazione
  • certificato di nascita
  • certificato di cittadinanza italiana
  • certificato di godimento dei diritti politici
  • Dichiarazione dei servizi (da presentare su istanze on line. Può essere integrata successivamente)

 

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

Il datore di lavoro pubblico procede al controllo sulle autodichiarazioni rese dal personale neo assunto a norma degli artt. 71 e

ss., d.p.r. n. 445/2000.

In particolare

art. 75: «Qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»

Art. 76: « Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.»

 

Effetti dell’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

1)Esclusione dalla graduatoria (di merito, di istituto, ad esaurimento);

2)Travolgimento del contratto che mantiene rilievo solo in via di mero fatto e ai soli effetti economici ex art. 2126 c.c., in virtù

della prestazione lavorativa erogata dal lavoratore.

 

Accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal docente al momento della sottoscrizione del contratto occorre:

  1. dichiarare l’intervenuta decadenza del candidato dalla graduatoria (di merito, d’istituto o ad esaurimento) nel caso
  2. in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione alla stessa (es. mancanza del titolo abilitante), previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990;
  3. per l’effetto dichiarare nullo il contratto stipulato per violazione di norma imperativa tali essendo quelle che prevedono i requisiti di accesso alla procedura di reclutamento;
  4. segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica cui compete la valutazione circa la rilevanza penale del fatto commesso dall’aspirante.

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