
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 –
indicazioni. (prot. 2197)
L’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono
l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di
corso, sulla base della previgente normativa, sia convertito secondo la specifica tabella (terza
tabella) inserita nell’allegato A.
Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso
all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già
attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e il credito
attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione
credito scolastico”.
Requisiti di ammissione all’esame
Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, del d.lgs.
n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in
vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto
legge n° 91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena
applicazione per il corrente anno scolastico.
Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato
dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il
requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale
predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo
di studi.
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14,
comma 3, del d.lgs. 62/2017.
Prima prova – Traccia di ambito storico
Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la
struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26
novembre 2018, l’onorevole Ministro ha inteso prevedere, con D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019,
che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)
debba riguardare l’ambito storico.
La scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella
formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche
nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Svolgimento del colloquio
Come è noto l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n° 62 del 2017 definisce la struttura del
colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale,
educativo e professionale dello studente. In particolare, all’avvio del colloquio la commissione
propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la
sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni
prospettate.
Il D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019 e l’art. 19 dell’O.M. n° 205 dell’11 marzo 2019 hanno
successivamente definito una specifica procedura relativa alle modalità di conduzione del colloquio,
stabilendo che il giorno della prova orale il candidato sorteggi i materiali (testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della
commissione d’esame. A tal fine la commissione predispone per ogni classe un numero di buste con
i materiali pari al numero dei candidati aumentato di due unità.[…]
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