Concorso straordinario, bozza del bando con tutti i requisiti e le prove.

Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per

l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di

primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici

2020/21, 2021/22, 2022/23. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e

classe di concorso come indicato nell’Allegato A al presente decreto.

requisiti:

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o

di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi

dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno

in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura

straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio

svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La

riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non

soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di

concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto

previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a

posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14

febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il

relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è

valido solo se

a. prestato nelle scuole secondarie statali;

b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge.

Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di
concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’articolo 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019.

La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di
specializzazione entro il 15 luglio 2020.

4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per
l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell’istruzione.

5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle
pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.

6. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

Bozza bando straordinario

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