
Articolo 7 Istanze di partecipazione ai concorsi (bozza)
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione. Ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3 e, in via
transitoria, all’articolo 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti,
avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e
per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure
concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui
intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese
disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate
irricevibili.
Concorso ordinario 2020, il “balletto” delle tabelle di valutazione titoli.