
Pervengono diversi quesiti, in ordine all’interpretazione delle direttive ministeriali, circa le modalità attuative delle
peculiari attività poste in essere dal personale ATA, istituzionalmente esentato, dal generale fermo didattico in
presenza, disposto, a seguito del COVID-19.
Premesso il ricorso alle prescritte eterogenee modalità, cosiddette “agili”, di svolgimento delle lavorazioni, le criticità
sorgono, in particolare, allorquando occorre armonizzare lo svolgimento di attività ritenute dal Dirigente Scolastico
indifferibili e “in presenza”, con i divieti degli spostamenti di ogni individuo, ordinati dalle autorità governative.
Orbene, nell’inedito contesto che stiamo vivendo, appare necessario bilanciare gli interessi collettivi a garanzia del
corretto funzionamento minimo delle istituzioni, senza trascurare la salvaguardia del lavoratore che, così come tutti
sottoposti a controlli stringenti delle forze di polizia, potrebbe incorrere in accertamenti postumi delle autorità
preposte in ordine a quanto dallo stesso dichiarato per spostarsi da casa al luogo di lavoro.
Pertanto, paiono sussistere i presupposti affinché il dirigente scolastico, nell’ambito delle sue prerogative, debba
formalizzare l’incarico preventivo al lavoratore designato per la presenza in ufficio nell’ipotesi della fattispecie su
esposta.
Con la menzionata determina il lavoratore potrà anche giustificare, con idonea documentazione già in suo possesso,
ogni futuro accertamento senza incorrere nel rischio di dover ricostruire a posteriori l’intera vicenda che all’insorgere
di difficoltà, prevede severe condanne penali.
In assenza della volontà da parte del Dirigente Scolastico, quanto meno è preferibile che il lavoratore, in possesso di
autodichiarazione per le forze di polizia, si rechi regolarmente in sede evitando temerarie attivazioni di procedimenti
disciplinari ed inoltri al D.S. ad inizio e fine attività, comunicazione con le motivazioni d’ufficio impartite oralmente
per la presenza in sede.
Avv. Roberto Scognamiglio