
Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza
1. Le risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di
conversione, pari complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del fondo di cui
all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate;
a) per euro 10.000.000,00 nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di
piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) per euro 70.000.000,00 nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso
gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera
a), nonché per la necessaria connettività di rete;
c) per euro 5.000.000,00 nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza.
2. Le risorsedi cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori
effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla
lettera b), del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l’anno scolastico
2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti–dato ESCS,
come rilevato dall’INVALSI, in misura ponderale pari al 70 % e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c),
del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l’anno scolastico 2019-2020,
in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti –dato ESCS, come
rilevato dall’INVALSI, in misura ponderale pari al 50%.
3. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente
decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 70.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 “Fondo per
l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” –piano gestionale di nuova istituzione–del bilancio del Ministero
dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2020 e le risorse di cui al comma 1, lettere a) e c), pari complessivamente a
euro 15.000.000,00, sono a valere sul capitolo 4007 “Spese per l’innovazione digitale e didattica laboratoriale”
– piano gestionale di nuova istituzione – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2020, e
sono erogate anticipatamente, in una unica soluzione, ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18.
5. Le istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti
già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
6. L’attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che definisce l’impegno delle risorse e il monitoraggio delle azioni.
Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui
all’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata
agli Uffici scolastici regionale sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo
della regione.
2. La ripartizione del contingente di cui al comma 1 è indicata nella tabella di cui all’Allegato 2 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
3. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un’omogenea
distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo
ciclo quali scuole polo.
Con il medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione
appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici,
svolgono la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando
anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche di
riferimento. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e
l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.
4. I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina,
in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla
nomina e stipulano con l’avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione di cui
ai capitoli n. 2354–piani gestionali 3 e 4 –e, per il versamento IRAP, n.2327, tenuto conto dell’autorizzazione di
spesa prevista dall’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.[…]
Visualizza la nota completa: Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020
Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all’articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
Allegato 2 – Riparto contingente assistenti tecnici per USR