Organici personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, nota 487 MIUR.

organici scuola Scarpellino

La presente nota dispone istruzioni operative, in attesa del formale concerto con il Mef e Fp, relative allo schema di

decreto interministeriale sugli organici per il prossimo anno scolastico 2020/21, segnalando con l’occasione le

principali novità normative e le rimodulazioni della dotazione organica di seguito elencate:

a. l’articolo 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto il rifinanziamento del fondo ex articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con la conseguenza che la dotazione dell’organico dell’autonomia – posti di sostegno – è incrementata di 1.090 posti con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto, di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b. ai sensi del medesimo articolo 1, comma 279, la dotazione organica complessiva, di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. 107/2015, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa di tale grado di istruzione;

c. secondo la previsione dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si determina una riduzione dei posti in misura pari a 697 unità – di cui 513 posti di Itp e 184 per docenti laureati;

d. in base a quanto stabilito all’articolo 7, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’organico del personale docente, di cui all’articolo 1, comma 64, della L. 107/2015, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, di 500 posti.

Pertanto per questo anno il numero dei posti di potenziamento ai sensi di quanto indicato in lettera b) della presente nota risulta, pari a 49.202, mentre il contingente dei posti di sostegno ai sensi della predetta lett. a) è pari a 101.170 – comprensivo del relativo potenziamento. L’organico di fatto – tenuto conto di quanto previsto in articolo 1, comma 266 della L. 160/2019, è pari a 14.142 posti.

Organico dell’autonomia 2020/21

Il contingente dell’organico dell’autonomia, in considerazione dello stato di emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico, anche tenendo conto dei diversi scenari prospettati e delle previsioni di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 per il recupero degli apprendimenti, è invariato rispetto all’anno scolastico 2019/2020, salvo gli aggiornamenti normativi sopra indicati.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l’informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, nonché potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità – anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogicodidattica, formativa e sociale – l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati
rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali – previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 – nel limite massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2019/20 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l’attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia.[…]

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