Abilitazioni scuola secondaria, procedura straordinaria finalizzata ai percorsi abilitanti.

Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune

Requisiti di ammissione

Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge,   la partecipazione alla procedura disciplinata dal  presente decreto  e’ riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che  partecipano  alla procedura  di  cui  all’art.  1,  comma  2  del  decreto-legge   che, congiuntamente,  alla  data  prevista  per  la  presentazione   della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a.  tra  l’anno  scolastico  2008/2009  e   l’anno   scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno,  in  qualunque grado di istruzione, almeno tre annualita’  di  servizio,  anche  non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art.  11,  comma  14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il servizio  svolto  su  posto  di sostegno, anche in assenza di specializzazione, e’ considerato valido ai fini della partecipazione  alla  procedura  straordinaria  per  la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

I soggetti che raggiungono le tre  annualita’  di  servizio  prescritte unicamente  in  virtu’  del  servizio  svolto  nell’anno   scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla  procedura  straordinaria.  La riserva  e’  sciolta  negativamente  qualora  il  servizio   relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni  di  cui  al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno una annualita’ di servizio, tra  quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe  di  concorso  per  la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla  classe  di concorso A-29 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione per  la classe di concorso A-30  e  il  servizio  prestato  sulla  classe  di concorso A-66 e’ ritenuto valido ai fini  della  partecipazione  alla classe di concorso A-41, purche’ congiunto al possesso del titolo  di studio di cui alla lettera c;

c. posseggono il titolo di studio previsto dall’art. 5,  comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo  restando  quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con  riferimento alle classi  di  concorso  a  posti  di  insegnante  tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica  14  febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,  ovvero posseggono i titoli  di  studio  previsti  per  la  fase  transitoria dall’allegato   E   al   decreto   del   Ministro    dell’istruzione,dell’universita’  e  della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,   con riferimento alle classi di concorso a  posti  nei  licei  musicali  e coreutici relativi agli insegnamenti di  nuova  istituzione,  secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.

I docenti di ruolo delle scuole statali  possono  partecipare alla procedura, in deroga al requisito di

cui al comma 1, lettera b), purche’ in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c);

Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo se prestato, anche cumulativamente:

a. presso le istituzioni statali e paritarie;

b. nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 1,  comma  3,  del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al sistema  di istruzione e formazione professionale, purche’, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la  tipologia  di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.

Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito all’estero il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensidella normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si  scioglie positivamente  a  far  data  dall’adozione   del   provvedimento   di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento  dall’elenco di cui all’art. 12.

I candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di carenza degli stessi,  l’USR  responsabile  della  procedura  dispone l’esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura stessa.

Istanza   di partecipazione alla procedura a partire

dalle ore 9,00 del 28  maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.

Link:

Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020

 

 

Concorsi scuola 2020, pubblicati i bandi in Gazzetta Ufficiale. Posti, scadenze e allegati..

 

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti