Circolare interministeriale lavoratori fragili, MIUR e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre

2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai

lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

 

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza

sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle

pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito  indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita.

Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al  lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività,  nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e  protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative  per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del  medico competente, assume le necessarie determinazioni.
Personale docente/educativo Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali
provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

a. Idoneità;

b. Idoneità con prescrizioni

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità,

il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.[…]

Scarica la nota completa: m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001585.11-09-2020

Scarica il modello: Modulo per la richiesta di sorveglianza sanitaria

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