Convalida Graduatorie Provinciali Supplenze, produzione delle Graduatorie di istituto.

Convalida Graduatorie Provinciali Supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto.

L’OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all’anagrafe docente, un sistema di controlli “multilivello”:

il primo, affidato al sistema informativo, ha introdotto alcuni “blocchi” che già hanno
portato, ad esempio, all’esclusione di oltre 80.000 titoli dichiarati “doppi”;

il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, che hanno svolto la valutazione; il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali.

La presente nota intende precisare la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.

L’articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM 60/2020, prevede che:

“7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe
nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale
responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni
eventuale sanzione di altra natura.”

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, si richiama l’attenzione sulle indicazioni che seguono, utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli aspiranti.

Per effettuare i controlli di cui all’articolo 8 della richiamata OM 60/2020 gli uffici operanti utilizzeranno la funzione di consultazione dei titoli posseduti da ciascun aspirante attraverso il percorso SIDI:
Reclutamento personale scuola – Graduatorie provinciali di supplenza – Visualizzazione domande
Si raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso.

Gli aspiranti ne hanno dichiarato il possesso con relativo punteggio. L’istituzione scolastica avrà cura
di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto
previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e
con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di
abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con
riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei
titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne
dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza (…)

 

Visualizza la nota completa: m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001588.11-09-2020

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