Chiusura scuole. Il TAR Campania ordina a De Luca di rendere noti gli atti in possesso della task force.

Riportiamo lo stralcio dell’Ordinanza cautelare con la quale il TAR Campania ordina a De Luca di consegnare tutti gli atti che hanno portato alla decisione di chiudere le scuole campane.

Considerato che i ricorrenti, in proprio e nell’interesse dei figli minori,
impugnano l’ordinanza in epigrafe (ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, coma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo,
n. 19”):

nella parte in cui “1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre
2020: (…) 1.5. in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica
ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto, (…); nelle scuole
primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in
presenza, (…)”;

allegando l’emergenza di un danno grave e irreparabile nelle more della
decisione collegiale sull’istanza cautelare, rappresentato, per un verso, dalla
impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i
propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, per altro, dalla
lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli;

Considerato che l’ordinanza impugnata, nell’addurre l’esigenza “di contenere
la diffusione del virus”, evidenzia:

“l’incremento registrato a seguito di alcuni eventi di carattere celebrativo e
sociale, nonché ad alcune attività connesse alla ristorazione ed alla frequenza
scolastica, come si è evinto dalle interviste effettuate dalle ASL a seguito del
Contact Tracing, territoriale”;

“il livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel
mondo scolastico”;

quanto, nello specifico, alle attività scolastiche, il mancato completamento
della “dotazione dei banchi monoposto ad assicurare il distanziamento”
interpersonale”;

la conseguente necessità, altrimenti non fronteggiabile, “alla luce delle
previsioni relative al numero di nuovi contagi previsti sul territorio nel breve
medio periodo, quale rilevato anche in seno alla cabina di regina nazionale di
monitoraggio Covid in data odierna”, di “adottare le misure proposte
dall’Unità di crisi, più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 13
ottobre 2020”, nel senso di “limitare al massimo le circostanze di
assembramenti pericolosi in ogni ambito privato e pubblico, e di ridurre al
massimo la mobilità difficilmente controllabile”;

Considerato, pertanto, che gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla
valutazione di idoneità, proporzionalità e indispensabilità della grave misura
imposta, in via generalizzata – indubbiamente incidente, come rilevato dai
ricorrenti, sui diritti delle persone (al lavoro e all’istruzione) e tuttavia valutati
recessivi rispetto al diritto alla salute in tesi messo in pericolo dall’esercizio dei
primi – risultano per relationem contenuti nella nota predisposta dall’Unità di
crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, in quella richiamate, costituite dalle
“interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact tracing territoriale”;

Ritenuto che la durata temporanea della misura adottata e, tenuto conto della
necessità di osservare i termini a difesa e della calendarizzazione delle udienze
di sezione, l’impossibilità di esame cautelare in sede collegiale prima del

termine di efficacia della stessa (fissato al 30 ottobre) – con conseguente,
sostanziale riduzione della tutela alla sola fase cautelare monocratica –
impongano adeguata istruttoria, venendone altrimenti frustrata la stessa tutela
invocata, comunque assicurata, nelle more della detta istruttoria, dalla imposta
tempistica, e tanto al fine di verificare più compiutamente, e già nella presente
sede, i presupposti sui quali l’ordinanza impugnata si fonda;

Ritenuta, per quanto precede e ai fini della decisione sull’istanza cautelare in
via monocratica, la necessità che la Regione Campania depositi agli atti di
causa la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata
e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi
alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi scolastici deputati al
distanziamento interpersonale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della
decisione, e tanto entro le ore 10 del 19 ottobre 2020, riservando all’esito ogni
determinazione;

Visualizza l’ordinanza completa: 4_5789799842687486122

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