
Il dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi
collegiali, quanto amministrativo.
La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni
tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo
principio.
Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli
organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per
l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia
comunque erogata.
Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti
connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5,
comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”.
Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere
la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3,
comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell’emergenza”.
In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e
amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs
165/2001.
I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non
devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative
di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.
Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza.
L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza(…).
Scarica la nota Miur: m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001990.05-11-2020