
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2020/21, da parte di candidati interni ed esterni.(prot. 36813)
Candidati interni
1.A.a Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati
interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato.
Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del
diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che
abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione e le Regioni o Province autonome.
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2021)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni
predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
1.B Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di
istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno
quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del
2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
Candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, al
dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
Candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota,
all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello
svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.