Abilitazione all’insegnamento con la laurea e 24 cfu: orientamenti contrastanti.

Abilitazione all’insegnamento con la laurea congiunta ai 24 cfu: orientamenti contrastanti

Regna una grande confusione in merito alla circostanza in base alla quale il possesso dei 24 CFU nei settori antropo-

psico-pedagogici ,  metodologici e tecnologie didattiche, di cui al DM 616/17, risulterebbe titolo abilitante utilizzabile

per l’inserimento del docente nella I fascia G.P.S..

Intorno alla questione sono sorti dubbi interpretativi e pratici determinati anche e soprattutto da interventi

giurisprudenziali di merito tra loro contrastanti.

Sul punto vi sono due orientamenti:

Il primo orientamento che riconosce ai cd. 24 CFU valore abilitante se uniti al titolo di laurea, deriverebbe, in

particolare, dalla disapplicazione dell’art.2 del D.M. 374/2017, (“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie

di circolo e di istituto) nel quale è sancito che: “hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di

istituto gli “…aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso,

relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità

all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i

Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012,cD.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in

possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID (…)”.

Questo primo orientamento leggerebbe la disposizione innanzi richiamata in aperto contrasto con la normativa

costituita dall’art. 1 comma 110 di cui alla legge 107/2015 così come attuata dal legislatore delegato mediante il D.Lgs

59/2017 (oltre che alla normativa comunitaria di riferimento).

Infatti, con il citato decreto, il legislatore delegato, qualificando il possesso congiunto di laurea e 24 CFU nei settori

antropo-psico-pedagogici quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all’insegnamento, avrebbe

riformulato il concetto di abilitazione, per cui, il possesso dei  24 CFU insieme alla laurea darebbe diritto ai

possessori di potere essere inseriti in II fascia G.I. ora in prima fascia G.P.S.

La legge “cd. Buona Scuola“, all’art 1 prevede che: “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114 della stessa legge, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità(…).

In seguito con il seguente D.Lgs 59/2017 veniva introdotta dal legislatore una sostanziale riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, ciò ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181 della legge 107/2015 sopra richiamata.

Il legislatore, cioè, stabiliva una nuova disciplina di accesso ai concorsi; tra i titoli di accesso richiesti scompariva totalmente l’abilitazione (da conseguirsi mediante SISS, TFA) con la sostituzione costituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

Secondo il primo orientamento, dunque, il concetto di abilitazione, fino a quel momento inteso come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS sarebbe stato ridefinito dal dettato normativo di cui al D.Lgs 59/2017. Il legislatore avrebbe operato un’equiparazione -ipso facto- tra l’abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) ed il conseguimento dei 24 CFU unitamente al possesso del titolo di laurea.

A riprova di quanto detto innanzi con l’emanazione del D.M. 92/2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, il Ministero dell’Istruzione consentiva la partecipazione -a pieno titolo- a detti corsi, sia ai docenti i quali avevano partecipato con successo ai percorsi SISS-PAS-TFA, sia a coloro i quali risultavano in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

Su questo aspetto -come anticipato- ha cominciato ad esprimersi la Giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Messina, con Ordinanza del 02.12.2019, pronunciata in sede di reclamo ex. art 609 -terdicies CPC, all’esito di un percorso di ricognizione normativa concludeva nel senso che: “appare irragionevole ritenere che in tal mutato assetto normativo, i concetti di abilitazione e di idoneità all’insegnamento vadano complessivamente rivisitati (…) e, pertanto: l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex. art 5 de Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2 c. 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”.

In tal senso, vedasi anche le pronunce giurisprudenziali a conferma della bontà di quanto appena prospettato (cfr. –ex. Multis– Trib. di Busto Arsizio, Ordinanza non reclamata n. cron 34/2020; Trib. Siena, Ordinanza non reclamata n. cron. 2493/19; Trib. Roma, Sentenza n. 11502/2019).

Tuttavia, come spesso accade su materie di tale interesse, non si contano le pronunce in senso opposto.

Ad esempio, il Tribunale di Sondrio, con Decreto del 26.6.2020, stabiliva che: “ In base alla vista interpretazione letterale, non pare sussistente un substrato normativo utilmente invocabile ai fini voluti dal ricorrente e neppure appaiono fondate le argomentazioni del ricorrente circa l’irragionevole disparità di trattamento che la vista interpretazione letterale delle norme comporterebbe.

Occorre rilevare, infatti, che l’accoglimento della pretesa del ricorrente in realtà comporterebbe il rischio di una discriminazione al contrario, nel senso che verrebbero inseriti nella II Fascia della Graduatorie di Circolo o di Istituto anche docenti che non hanno mai frequentato, a loro spese e con i relativi affidamenti ed aspettative, i vari corsi o percorsi abilitanti che negli anni sono stati previsti in modo alluvionale e caoticamente nella baraonda legislativa tipica del diritto scolastico (si tratta dei cd.sissini, tieffini ecc.) e che hanno acquisito, oltre alla laurea, soltanto i 24 CFU, anche di origine non universitaria e ciò a fronte di differenze sostanziali che permangono tra i vari titoli abilitanti previsti dall’ordinamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Tribunale di Lecco che, con sentenza n. 78/2020 del 10.06.2020 stabiliva che: dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l’art. 2 del D.M. n 249 del 10 settembre 2010 prevede che “La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 é finalizzata a:

  1. A) qualificare valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
  2. B) E parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche.

In definitiva, va condiviso e confermato l’orientamento che, sul punto, valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano ne disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento.

La diversità delle situazioni esclude pertanto che possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza “.

Dalla lettura dei provvedimenti giurisprudenziali di cui innanzi, appare lapalissiano il disordine nella materia in questione.

Un disordine di natura normativa a cui fa seguito un caos di natura giurisprudenziale che incrina certezze e conduce ad assurde discriminazioni basate su dati territoriali. Infatti, in alcuni territori i docenti in possesso dei richiamati 24 CFU, grazie all’esito favorevole di un procedimento giudiziario, si sono visti inseriti in II fascia G.I., mentre, altri docenti -in possesso i medesimi titoli- si sono trovati, invece, esclusi dalla citata graduatoria in esito ad un percorso processuale terminato con esito opposto.

                                                                                                                         Avv. Nunzia Tufano

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti