Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza.

cessazioni dal servizio Scarpellino

Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del

personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2021. D.M. n. 159 del12/11/2020 – C.M. prot. n. 36103 del

13/11/2020.. (prot. 24198)

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 13 novembre 2020, la Circolare n. 36103relativa alle

cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2021, in attuazione del Decreto

Ministeriale n. 129 del 12 novembre 2020.

In essa è stato fissato, al 7 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di collocamento a

riposo dal 1° settembre 2021 per il personale docente, educativo ed ATA, utilizzando, esclusivamente, la procedura

Web Polis “istanze on-line”, disponibile sul sito internet del Ministero.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le eventuali domande di revoca, le domande di

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del

trattamento di pensione, nonché le  istanze di trattenimento in servizio oltre il limite d’età per raggiungere il minimo

contributivo ( ex art.509, comma 3, del D.lvo 297/94 ), ovvero del personale impegnato in progetti didattici

internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti ( art. 1, comma 257, della legge 208/2015,

modificato dall’art. 1, comma 630, della legge n. 205/2017).

Nel rinviare alla lettura integrale delle citate disposizioni ed ai requisiti contenuti di seguito si riportano, come di

consueto, importanti e significative indicazioni operative utili per gli aspetti pratici della procedura.

A) ACCERTAMANTO DEL DIRITTO E RELATIVA COMPETENZA

L’ accertamento del diritto al collocamento a riposo con effetto dal 1° settembre 2021, come per l’anno scorso, sarà

effettuato da parte delle Sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul Conto individuale assicurativo del

personale scolastico.

Al fine dell’implementazione e sistemazione del predetto Conto assicurativo e della gestione delle pratiche di

Trattamento di fine servizio, le istituzioni scolastiche devono utilizzare il canale telematico di trasmissione dei dati

giuridici ed economici attraverso l’ attivazione degli applicativi INPS “ NUOVA PASSWEB “ e “ COMUNICAZIONE

DI CESSAZIONE TFS “, che costituiscono le modalità esclusive di comunicazione dei dati utili all’elaborazione sia

della pensione che del TFS che dovranno sostituire da subito lo strumento cartaceo ( Circolare n. 9097 del

06/07/2020 ). Pertanto nel sottolineare l’utilizzo dei predetti strumenti (NUOVA PASSWEB e COMUNICAZIONE

DI CESSAZIONE TFS), come già disposto con la predetta circolare n. 9097 del 06/07/2020, si ritiene opportuno

evidenziare che la sistemazione delle posizioni assicurative dei pensionandi 2021, è di competenza delle singole

istituzioni scolastiche, presso le quali gli stessi prestano servizio.

Dovranno pertanto essere inviate, alla casella istituzionale indicata, le comunicazioni di avvenuta sistemazione

contributiva su PASSWEB con allegati i documenti utili , comprensivi di ultima busta paga utile, da conservare agli

atti.

La telematizzazione del TFS riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili

all’elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa,

entrambi presenti in “NUOVA PASSWEB”, sia attraverso l’invio della “COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS”.

Si precisa, che tale ultimo applicativo deve essere utilizzato esclusivamente per il personale che cessa in regime di

TFS, inoltre, con il nuovo sistema, i dati  giuridici ed economici, necessari all’elaborazione del TFS, vengono acquisiti

da “POSIZIONE ASSICURATIVA” e da “ULTIMO MIGLIO TFS”, ma, ad ogni modo, la documentazione di seguito

riportata, deve essere sempre trasmessa in allegato all’applicativo “COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS”, in

quanto per i dipendenti statali, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio

l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione dell’indennità di buonuscita.

Al fine di consentire tempestivamente all’INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive, le SS.LL.

dovranno trasmettere la seguente documentazione e, se eventualmente prodotta dall’interessato, completa anche di

documento d’identità dello stesso, inserendo prioritariamente nell’oggetto i dati anagrafici del dipendente

(COGNOME – NOME –DATA DI NASCITA – CODICE FISCALE –CATEGORIA/QUALIFICA):

 Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo ), completo dell’indicazione dei periodi

effettivamente retribuiti, dell’Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza

senza retribuzione a qualsiasi titolo ( es. aspettativa per famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e

delle assenze legate alle fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap ( art. 42, comma 5, D.lvo

151/2001 ) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo previdenziale.

 Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni ( es. Enti Locali, Ministeri

vari, FF.SS., PP.TT., Scuole Elementari Parificate con contributi presso CPIASEP, etc. );

 Copia certificazione attestante i benefici previsti dalla legge 336/70 ( es. orfano di guerra, profughi, etc.);

 Attestazione del pagamento del riscatto ai fini della buonuscita ante e dopo NOIPA

 In caso di adesione al Fondo Espero inserimento in ultimo miglio TFS dello stipendio utile in godimento alla data

di adesione;

 Invio del TFR 1 cartaceo per coloro che hanno aderito alla Previdenza Complementare, per il servizio svolto dal

giorno successivo all’adesione fino al collocamento a riposo Ogni altra documentazione utile che l’interessato intenda

produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.

Per quanto riguarda i decreti di riscatto/computo/ricongiunzione ai fini della quiescenza già notificati agli

interessati, sarà cura di quest’Ufficio Scolastico trasmetterli all’INPS, con la modalità della posta elettronica,

utilizzando la casella postale: PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it

I riscontri delle verifiche effettuate del diritto a pensione o, comunque, le anzianità contributive maturate da ciascun

dipendente saranno comunicati, successivamente, dall’INPS, entro il 24 maggio 2021, e rese disponibili nell’Area

SIDI, tramite la funzione “Comunicazione INPS del diritto “.

Pertanto le SS.LL. dovranno accertarsi, consultando la predetta funzione, se il dipendente ha il diritto o meno alla

cessazione dal servizio, prima di emettere l’eventuale decreto di cessazione dal servizio.

B) COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITI D’ETA’

Salva istanza volontaria già presentata dall’interessato, l’istituzione Scolastica deve procedere obbligatoriamente al

collocamento a riposo d’ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare in premessa citata, nei seguenti

casi:

 dipendenti che compiono 65 anni ed in possesso del requisito previsto per la pensione anticipata e cioè 41 anni e

10 mesi, se donna, oppure 42 anni e 10 mesi, se uomo, entro il 31/08/2021 (limite d’età ordinamentale D.L.

101/2013, art. 2, c. 59). I nominativi, per i quali le SS.LL. ritengano, presumibilmente, maturati i predetti requisiti,

devono essere comunicati sia all’INPS, riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “LIMITE D’ETA’

ORDINAMENTALE”, tramite il consueto indirizzo di posta elettronica:

PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it, che a quest’ufficio ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti

per tipologia di personale:

docenti di Sc.Sec. 2° grado: ammutinatolucia@gmail.com

docenti di Sc.Sec. 1° grado: teresa.cuccurullo.na@istruzione.it

personale ATA: erminia.buonocore@posta.istruzione.it

docenti di scuola infanzia e primaria: vittorio.maritato@istruzione.it

Tale comunicazione dei nominativi deve essere effettuata , per entrambi gli Uffici, entro il 20 dicembre 2020.

 dipendenti che compiono 67 anni ed in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva, entro il 31/08/2021,

in virtù delle disposizioni previste dall’art. 59, co. 9, L. 449/1997 (N.B. Non comunicare a quest’Ufficio

i nominativi);

 dipendenti (esclusivamente docenti infanzia) che compiono 66 anni e 07 mesi ed in possesso di almeno 30 anni di

anzianità contributiva, entro il 31/08/2021, in quanto destinatari dell’art. 1, commi da 147 a 153, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 2018);

 dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d’età, concesso fino al 31/08/2021 ( art. 509,

co. 3, D.lvo 297/94 ).

C) RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SERVIZIO

In applicazione dell’art. 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, così come

modificato dall’art. 1 del d.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, l’Amministrazione ( LA SCUOLA ) può

procedere all’emissione dei relativi decreti di risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso entro il 28 febbraio

2021, esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono alla classe di concorso o profilo in cui sussista

situazione di esubero e maturano, entro il 31/08/2021, l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42

anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.

D) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE D’ETA’

Il trattenimento in servizio oltre il limite d’età per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) è l’unica

possibilità prevista dall’art. 1 del D.L. n. 90/2014 che ha abolito l’istituto della permanenza in servizio (due anni)

prevista dall’art.16 del D.lvo, richiamato dall’art. 509, comma 5, D.lvo 297/94.

E’ bene precisare che sia il requisito anagrafico ( 67 anni ) che l’anzianità contributiva devono essere determinati al

31 agosto 2021.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate con  modalità cartacea, sempre entro il 7

dicembre 2020, e devono essere indirizzate al dirigente scolastico che, a sua volta, le inoltrerà a quest’ufficio, tramite

il seguente indirizzo di posta elettronica, entro il 20 dicembre 2020:

antonio.mastrojanni.na@istruzione.it.

La competenza ad emettere il relativo provvedimento di proroga oltre il limite d’età spetta al dirigente scolastico

della scuola di appartenenza, dopo che l’INPS avrà verificato l’anzianità maturata al 31/08/2021.

E) APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Il personale interessato all’accesso all’APE sociale oppure alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, un volta

ottenuto il riconoscimento dall’INPS, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, in forma cartacea, entro il

31/08/2021.

F) CONVALIDA CESSAZIONI AL SIDI

Anche quest’anno, come è noto, le cessazioni dal servizio o i trattenimenti in servizio oltre il limite d’età saranno

acquisite al SIDI da quest’Ufficio, soltanto dopo che l’INPS avrà accertato il diritto al collocamento a riposo o alla

proroga oltre il limite d’età dal 1° settembre 2021.

Sarà sempre cura di quest’Ufficio procedere all’eventuale cancellazione della cessazione già inserita al SIDI, qualora

l’INPS avrà rideterminata l’anzianità contributiva e, quindi, accertata la mancanza di requisiti per il diritto

all’accesso ed al trattamento pensionistico.

G) PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Coloro che avranno diritto al collocamento a riposo dal 1° settembre 2021, dovranno produrre apposita domanda per

il pagamento della pensione.

Tale domanda dovrà essere prodotta telematicamente secondo le modalità indicate sul sito INPS dall’interessato

all’Ente previdenziale (INPS ), eventualmente avvalendosi anche dell’ausilio dei Patronati, così come puntualmente

indicato più volte citata nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda.

Si sottolinea che l’importanza della presentazione di questa ulteriore domanda è indispensabile per l’erogazione del

trattamento pensionistico da parte dell’INPS ed è diversa da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON

LINE ) che è interruttiva del rapporto di lavoro.

In alcuni casi l’INPS potrà certificare il diritto a pensione solo in cumulo. E’ quindi necessario che, alla scadenza

prevista del 24 maggio 2021, l’interessato provveda, una volta acquisita l’informazione dal SIDI per il tramite della

Scuola, a presentare tempestivamente domanda all’INPS di pensione in cumulo.

N.B. : Per ovviare a disguidi vari verificatisi negli anni passati, si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. che, entro e

non oltre il 31 agosto 2021, dovranno accertarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato che sia stata

sospesa o ripristinata la “ Partita di Spesa Fissa “, rispettivamente per coloro che risultano al SIDI cessati con diritto

al collocamento a riposo oppure permangono in servizio per mancanza dei requisiti prescritti.

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni ed istruzioni operative non appena interverranno dal parte del Ministero.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato e si

ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

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