Regione Campania. Vacanze di Carnevale, ecco la delibera ufficiale con le date a.s. 20/21

Riportiamo la delibera ufficiale della Regione Campania con il calendario scolastico a. s. 2020/2021, nella quale si

evincono in modo inequivocabile i giorni riconosciuti dalla stessa Regione:

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare, a parziale modifica della DGR n. 373/2020, il calendario scolastico 2020/2021, allegato al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, definito tenendo conto delle sospensioni fissate

dalla normativa statale:

 tutte le domeniche;

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

 il 25 dicembre, Natale;

 il 26 dicembre, Santo Stefano;

 il 1° gennaio, Capodanno;

 il 6 gennaio, Epifania;

 il lunedì dopo Pasqua;

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

 il 1° maggio, Festa del Lavoro;

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

2. di stabilire, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni abbiano inizio

giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021, per un totale previsto di n. 201 giorni di

lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività

didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano mercoledì 30 giugno 2021;

3. di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;

 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata

 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie;

 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;

 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;

4. di confermare le celebrazioni nei giorni:

4.1 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come

giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio

2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi

razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la

prigionia, la morte;

4.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione

delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;

4.3 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di

don Peppino Diana – come giornata dell’impegno e della memoria.

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della

propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare.

Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare,

nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede;

5. di disporre che:

5.1 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo

accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono

deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone

comunicazione, ad accordo avvenuto, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il

Lavoro e le Politiche Giovanili, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito

territorialmente competente;

5.2 le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico

di riferimento;

5.3 nel periodo successivo al 12 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle attività

educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute

necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle

famiglie;

5.4 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività

obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto –

debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle

famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:

 per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli

artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94.

Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto

dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo

accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;

 per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica: in presenza di una rilevante

componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell’ambito della

programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate

per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita

concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti,

genitori, ecc.), dandone comunicazione alla UOD Istruzione della Direzione Generale Istruzione,

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Detta comunicazione va inviata anche all’Ufficio

Scolastico Regionale e all’Ambito territorialmente competente;

6. di riservarsi, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che

in fase attuativa si rendessero necessarie per assicurare una corretta applicazione del presente

provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo;

7. di demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili la

tempestiva trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato calendario all’Ufficio Scolastico Regionale

per la Campania per l’esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni

scolastiche campane;

8. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania –

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, Centro Direzionale Isola

A/6 – Napoli, anche via pec all’indirizzo dg.11@pec.regione.campania.it, all’Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;

9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le

Politiche Giovanili, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e al BURC per la pubblicazione.

Scarica la delibera completa: DELIBERA calendario regionale campania

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