
Esami di Stato. Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’a. s. 20/21
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2021 e
dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del DL 22/2020, sono costituite, in deroga all’articolo 16,
comma 4, del Dlgs 62/2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e
composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità
che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai
competenti consigli di classe.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi
inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe
consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o
lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di
valutazione sotto il profilo disciplinare.