Come noto, il decreto–legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto – articolo 9–ter, decreto–legge n. 52/2021,
convertito dalla legge n. 87/2021 – l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde
COVID–19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle
prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021 e relativi allegati.
Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l’organizzazione di operazioni
quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle
attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si
forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo
specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto–legge 6 agosto
2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.
La questione che qui brevemente si tratta è: come si verifica la certificazione verde COVID–19?
LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?
L’articolo 9, decreto–legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la
certificazione verde COVID–19 attesta e la relativa validità temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti–SARS–CoV–2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID–19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS–CoV–2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS–CoV–2 (validità
quarantotto ore).
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 –
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti–COVID–19”) è quella di coloro che per condizione medica
non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una
certificazione verde COVID–19.
Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica
certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
Scarica la nota completa in pdf: m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001260.30-08-2021