Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – La certificazione verde cosa attesta e chi ne é esentato?

verifica green pass

Come noto, il decretolegge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto articolo 9ter, decretolegge n. 52/2021,
convertito dalla legge n. 87/2021
l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde
COVID
19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle
prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021 e relati
vi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l’organizzazione di operazioni
quotidiane, connesse al rispetto
delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle
attività scolastiche. Al fine di so
stenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si
forniscono elementi informativi
, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo
specifico aspetto, si tralasci
a la ricognizione degli elementi concernenti il citato decretolegge 6 agosto
2021, n. 111, peraltro già
sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.

La questione che qui brevemente si tratta è: come si verifica la certificazione verde COVID19?

LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?

L’articolo 9, decretolegge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la
certificazione verde COVID
19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione, fino
alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),

b) avvenuta vaccinazione antiSARSCoV2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),

c) avvenuta guarigione da COVID19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS
CoV2 (validità sei mesi),

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV2 (validità
quarantotto or
e).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309
certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID19) è quella di coloro che per condizione medica
non possono ricevere o completare la vac
cinazione e non possono, pertanto, ottenere una
certificazione verde COVID
19.

Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica
certificazione che, fino al 30 settembr
e 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Scarica la nota completa in pdf: m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001260.30-08-2021

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