
Personale docente collocato nelle GPS di I Fascia individuato quale destinatario di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2021/22. (prot. 15259)
i docenti collocati nelle GPS di I Fascia sono individuati quali destinatari di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 con decorrenza giuridica 01/09/2021 ed economica dalla data di assunzione in servizio presso le sedi assegnate nelle tabelle allegate al presente provvedimento.
I docenti in elenco dovranno presentarsi nelle sedi indicate per la presa di servizio e la sottoscrizione del
contratto a tempo determinato in data 01/09/2021.
I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti relativi alle immissioni in
ruolo e ad attivare i controlli previsti dall’O.M. n. 60/2020. Le istituzioni scolastiche dovranno tempestivamente
comunicare all’A.T. di Napoli eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di servizio dei docenti
destinatari di proposta di assunzione.
A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021, come disciplinato dal DM 242 del
30/07/2021, gli aspiranti, inclusi nei sopra riportati elenchi, sono soggetti alle seguenti disposizioni normative:
– art 59, comma 6: “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale
di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7”;
– art 59, comma 7: “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla
prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge
13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità
ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio”;
– art 59, comma 8: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio
positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima
istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”.
Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente provvedimento, è
precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipare alle successive procedure di nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine previsto dall’Ufficio scolastico territorialmente competente.
I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti con provvedimenti giudiziari non definitivi dovranno contenere
espressa clausola risolutiva e saranno revocati in caso di esito del contenzioso favorevole all’Amministrazione.