
Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2022. (prot. 19550)
Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola,
dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio
(già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste altresì dal Contratto Collettivo Decentrato
Regionale del 18/10/2017), si rammenta che il termine di scadenza per la presentazione delle
domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A., che intenda fruirne,” per l’anno
solare 2022”, è fissato, a pena di decadenza, al 16.11.2021.
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno, pertanto, recare in maniera
inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola, entro e non oltre il 16/11/2021 e
dovranno, altresì, essere complete di tutti gli elementi indicati all’art. 5 del C.C.D.R. del 18/10/2017.
Qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del C.C.D.R.
del 18/10/2017, avvenga dopo il 16/11/2021, il personale interessato potrà produrre l’istanza per
fruire dei permessi in argomento, entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta ammissione.
Le predette istanze saranno accolte, in subordine a quelle presentate entro il 16/11/2021, e nel
limite del contingente determinato.
I Dirigenti scolastici avranno cura di INVIARE le relative istanze, tramite
POSTA ELETTRONICA, alla seguente e-mail: gerardo.dapolito@istruzione.it
Si rammenta ancora una volta che l’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di
studio trova applicazione anche nei confronti del personale con Incarico a Tempo Determinato,
purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/6/2022), ovvero fino al termine
dell’anno scolastico (31/8/2022).
A tal proposito, si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di non inviare a questo ufficio
istanze di personale a tempo determinato, che non si trovi nella suddetta condizione.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato – con contratto fino al 30/6/2022 ovvero fino al 31/8/2022 – dopo il 16 novembre 2021,
potrà produrre la relativa istanza, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto.
Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al
conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi
di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si seguiranno i corsi.
Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l’anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso,
di essere in corso o fuori corso e da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei
permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.
Il personale a tempo indeterminato indicherà l’anzianità complessiva di ruolo mentre
il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati. (N.B.
dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).
A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati il modello in calce di domanda
completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici
competenti.