Obbligo vaccinale docenti e ATA, la circolare operativa del Ministero dell’Istruzione.[PDF]

Obbligo vaccinale docenti e ATA, la circolare operativa del Ministero dell’Istruzione.

L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti – con l’inserimento
dell’art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76 – a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo
vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali
di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore”

I destinatari dell’obbligo vaccinale

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del
possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione
costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa
di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e
formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e
indeterminato.
Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro
risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque
titolo, congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è
soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro
in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale

L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è
estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge,
prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo
per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in
materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti
responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.
172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – pure
introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – prevede che i soggetti anzidetti
acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del
personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Circolare MIUR m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001889.07-12-2021

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