Ripetizione dell’anno di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa

formazione e prova Scarpellino

Ripetizione dell’anno di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa

La legge n. 107/2015, art. 1, comma 119, stabilisce che, in caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non
rinnovabile.

Il successivo D.M. n. 850/2015, art. 14, commi 3 e 4, nel regolamentare tale fattispecie, ha stabilito che, nel
corso del secondo periodo di formazione e di prova, “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un
dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.

Affinché questa Direzione Generale possa programmare l’attività di cui sopra, affidandola al Corpo ispettivo,
è necessario acquisire i nominativi dei docenti, in servizio presso le istituzioni scolastiche della Campania, che
devono ripetere nell’a.s. 2022/2023 il periodo di formazione e di prova a seguito di giudizio sfavorevole.

Al fine di procedere correttamente e compiutamente alle operazioni sopra richiamate, i Dirigenti Scolastici
sono invitati a:

– esaminare i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno presso altre istituzioni
scolastiche, al fine di accertare l’esito dell’anno di formazione e di prova

– rilevare i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s. 2021/2022
per esito negativo(1);

– trasmettere i nominativi dei docenti che devono ripetere il periodo di formazione e di prova per esito
negativo, compilando il format allegato e trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica
annamaria.dinocera@istruzione.it entro il 31 ottobre 2022.

Si allega:
format_ dati docenti per ripetizione anno di formazione e prova

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